lunedì 4 maggio 2009

I provvedimenti e le misure del Governo che favoriscono il passaggio dei giovani da rapporti di lavoro precari a rapporti subordinati

Le leggi n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) e n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) hanno introdotto una serie di misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dei giovani lavoratori ed inserire nuove garanzie per i precari.
La legge n. 247 del 2007, inoltre, recepisce le misure a tutela del mercato del lavoro e della crescita dell’occupazione contenute nel Protocollo sul Welfare, sottoscritto tra Governo e parti sociali.

Si tratta di una serie di interventi volti a migliorare il sistema pensionistico, le tutele contro la disoccupazione, la condizione dei giovani e il governo del mercato del lavoro e le sue regole, garantendo e rafforzando la stabilità finanziaria del sistema.

Stabilizzazione dei precari della PA
Vengono introdotte misure volte a stabilizzare i rapporti di lavoro co.co.pro. e co.co.co per favorirne la trasformazione in lavoro subordinato.
E’ prevista la possibilità di stabilizzare il personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure di natura concorsuale (Legge 296/2006 art.1 comma 519).

Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, infatti, è stato istituito un Fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (Legge 296/2006 art.1 comma 417).

Al tempo stesso, è stato disposto che per il triennio 2007 – 2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservino una quota del 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno (Legge 296/2006 art.1 comma 529).

Misure per ridurre la precarietà
La legge 247/2007 prevede nuove norme per ridurre le forme più precarie di lavoro ed incentivare l’occupazione più stabile.

Nell’ambito dell’obiettivo del contenimento del precariato, viene affermato il principio per cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. Inoltre, per la durata dei contratti a tempo determinato, è introdotto il limite massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.

Superato questo limite temporale, il rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questi vincoli non si applicano ai lavori stagionali.

La soglia dei 36 mesi potrà essere superata solo una sola volta ed a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali alla quale il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

È stato, inoltre, stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per coloro che sono stati utilizzati con contratto a termine per un periodo superiore ai 6 mesi. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori stagionali nel caso di ulteriori contratti stagionali. Questi diritti possono essere esercitati entro sei mesi (tre mesi nel caso dei lavori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono automaticamente dopo un anno dalla stessa data. Per coloro che hanno contratti a termine in corso è prevista una specifica normativa transitoria per garantire una graduale applicazione.

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